Il Tar dell’Umbria ha rigettato il ricorso presentato nel 2023 da un gruppo di residenti di via Fiume Albegna contro l’ordinanza numero 473 del 3 agosto del 2023 con cui il Comune di Foligno aveva regolamentato la viabilità in quell’area.
Difesi dall’avvocato Giuseppe Caforio, gli abitanti della zona avevano contestato l’istituzione del senso unico di marcia, lamentando “disagi per i residenti ed un aumento del transito veicolare, con conseguente aumento di inquinamento atmosferico e acustico e rischi per la sicurezza pedonale”. Per i cittadini sarebbe mancata la fase partecipativa con la nuova regolamentazione elaborata “in via unilaterale e discrezionale del Comune”, ma non solo.
Segnalata anche la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Diversamente da quanto emerso dallo studio dell’impatto sul traffico e sull’ambiente, redatto dalla Sintagma, per i cittadini il nuovo assetto viabile non produrrebbe “un decremento della densità veicolare, dei livelli di concentrazione delle emissioni inquinanti e dei tempi medi di viaggio”. Al contrario, “i ricorrenti subirebbero gravi pregiudizi dall’intensificarsi del traffico, dello smog e da tutte le problematiche legate al rumore veicolare”; oltre a “un tragitto notevolmente più lungo per immettersi in via Piave con enormi disagi” comportando anche “una evidente disparità di trattamento con i residenti di via Campagnola”.
Per i giudici del Tar, però, la variante al Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) e il successivo provvedimento di regolamentazione della viabilità sarebbero stati adottati “all’esito di un adeguato percorso istruttorio”. Percorso scandito prima dall’adozione e poi dall’approvazione da parte del consiglio comunale della variante al Pums con la possibilità per gli stessi residenti di presentare, tra le due fasi, eventuali osservazioni. Osservazioni che, però, non sarebbero pervenute, dando così il la all’approvazione del provvedimento. Per il Tar, inoltre, le contestazioni allo studio Sintagma non sarebbero “supportate da alcuna allegazione atta a suffragare la pretesa inesattezza dei dati nello stesso forniti”.
E ancora “del tutto indimostrate sono le affermazioni circa le ricadute dell’istituzione del contestato senso unico di marcia in termini ambientali e di disagio per i residenti” ma anche le “contestazioni circa la minor sicurezza della zona dovuta ad un aumento di velocità comportato dall’istituzione del senso unico” che, invece, sarebbe stato attenuato dell’istituzione del limite di velocità del 30 km/h e dalla realizzazione di un attraversamento pedonale. Infine, per i giudici “l’evidente ridotta lunghezza di via Fiume Albegna non può portare al ritenere realmente impattante l’istituzione del senso unico di marcia sui tempi medi di viaggio dei residenti”; così come non sarebbero emerse disparità di trattamento con i vicini residenti di via Campagnola “ove pure risulta istituito il senso unico di marcia sino all’intersezione con via Piave”.
Queste, dunque, le motivazioni che hanno spinto il Tribunale amministrativo regionale a rigettare il ricorso dei residenti di via Fiume Albegna, condannati anche a pagare 2.500 euro, in favore del Comune, per le spese di giudizio.