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In Umbria nuova chiusura dei supermercati il 25 e 26 aprile e il primo maggio

Pubblicato il 20 Aprile 2020 17:38 - Modificato il 5 Settembre 2023 13:51

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In deroga alla disposizione che precede possono comunque rimanere in esercizio: i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché ubicati su area pubblica o in locali indipendenti; le farmacie; le parafarmacie ubicate in locali indipendenti; le tabaccherie; i punti vendita di carburante per autotrazione; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Nella ordinanza si rammenta che per le violazioni previste dalla normativa nazionale  o da ordinanze regionali,  “salvo che il fatto costituisca reato,  il mancato rispetto delle misure di contenimento è  punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000”.

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