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Spoleto, dal Tar: “L’assunzione del dirigente Gori è da annullare”

Pubblicato il 10 Giugno 2016 16:02 - Modificato il 5 Settembre 2023 20:08

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Quell’assunzione non doveva essere fatta. Si può riassumere così la sentenza del Tar che rigetta in toto le motivazioni addotte dal Comune di Spoleto a difesa dell’assunzione dell’oggi dirigente finanziario, Claudio Gori, nel 2014, su cui aveva obiettato, presentando regolare ricorso, Antonio Lavorato, terzo classificato al concorso pubblico indetto dalla precedente giunta nel 2010 e che portò alla nomina di Angelo Cerquiglini. Ma l’amministrazione cittadina, difendendo a spada tratta la liceità di quel concorso fiduciario indetto nel settembre del 2014, risponde così a un verdetto che è arrivato a palazzo municipale come un fulmine a ciel sereno. “In merito alla sentenza emessa in data odierna dal Tar Umbria, sul ricorso avverso la procedura ex art. 110 del TUEL che ha portato alla nomina del nuovo dirigente finanziario del Comune di Spoleto nel settembre 2014 – è scritto nella breve nota dell’amministrazione cittadina – l’amministrazione comunale, pur rispettando le motivazioni del Collegio amministrativo, che saranno oggetto di un adeguato approfondimento anche ai fini di un’impugnazione, intende ribadire la propria convinzione rispetto alla correttezza delle procedure amministrative adottate, peraltro in linea con numerosi comuni anche del nostro comprensorio ed alle motivazioni che hanno reso necessaria la ricerca di una specifica professionalità per il risanamento del bilancio del Comune di Spoleto – conclude – a seguito del gravissimo disavanzo emerso in occasione del riaccertamento straordinario del 2013 e considerando la necessità di applicare anche i nuovi principi contabili”. Ma cosa dice la sentenza che, al contrario, definisce in qualche modo illegittima quell’assunzione? Dando ragione, in estrema sintesi, ad Antonio Lavorato. “Il ricorrente ha partecipato, nel corso del 2010, alla selezione per un posto di dirigente dell’area economico-finanziaria del Comune di Spoleto in esito alla quale si classificava al terzo posto (dunque: idoneo non vincitore) – è scritto nella sentenza – successivamente la Giunta comunale autorizzava l’avvio di una procedura di valutazione comparativa, mediante titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di qualifica dirigenziale per la copertura di un posto in dotazione organica nell’ambito della medesima area economico-finanziaria a tempo determinato, ossia per tutta la durata del mandato dell’attuale Sindaco (2014-2019). Tali atti venivano impugnati, in sintesi, per violazione dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, in quanto l’amministrazione comunale intimata non avrebbe dato precedenza al meccanismo dello scorrimento rispetto a quello del pubblico concorso”. Insomma, secondo quanto dice il Tar dell’Umbria, l’amministrazione comunale (difesa dagli avvocati Giulio Massi e Monica Picena) avrebbe dovuto attingere dalla graduatoria del 2010 “piuttosto che ricorrere alla speciale procedura di cui al citato art. 110 TUEL”, che ha portato poi all’assunzione di Claudio Gori (difeso dall’avvocato Alberto Rossotti). E visto che il secondo classificato aveva già preso servizio in altra pubblica amministrazione, Lavorato (difeso dagli avvocati Katia Enei e Paolo Maria Montaldo) avrebbe avuto priorità per quell’incarico nell’amministrazione pubblica spoletina. 

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