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Via Fiume Albegna, il Tar dà ragione ai residenti

Pubblicato il 11 Ottobre 2022 16:36 - Modificato il 5 Settembre 2023 10:35

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Ordinanza annullata e Comune di Foligno costretto al pagamento delle spese legali. È questa, in estrema sintesi, la decisione del Tar dell’Umbria, chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso effettuato da alcuni abitanti di via Fiume Albegna rispetto alla nuova viabilità nella zona di ponte Antimo. Circolazione modificata dall’amministrazione comunale attraverso l’ordinanza numero 7 dello scorso 5 gennaio, che istituiva il senso unico di marcia in via Fiume Albegna e in un tratto di via Campagnola, con limite di velocità di 30 chilometri orari, insieme al divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli. Per il Comune di Foligno, una modifica al traffico necessaria per realizzare la bretella di via Fiume Albegna. Per chi invece ha contestato l’atto di palazzo Orfini Podestà, le disposizioni comportavano disagi per i residenti, insieme all’incremento del traffico veicolare e un conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico, oltre a rischi per i pedoni. Difesi dall’avvocato Giuseppe Caforio, i ricorrenti di via Fiume Albegna lamentavano in particolar modo la “non circoscrizione temporale del provvedimento”. Tradotto, l’ordinanza del Comune, pur definita temporanea dallo stesso ente, non riportava riferimenti rispetto ad una sua fine. A nulla è valsa la difesa dell’amministrazione comunale che aveva specificato come, l’ordinanza, potesse risultare funzionale anche a delle rilevazioni utili ad una futura variante del Pums, affidate poi lo scorso mese di maggio alla ditta incaricata. Per il Tar, “l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione comunale non esime dall’onere motivazionale, dovendo emergere coerentemente dalla motivazione del provvedimento le ragioni che hanno condotto all’adozioni di determinate misure inerenti la circolazione stradale”. “Emerge chiaramente – si legge nella sentenza a firma del presidente Raffaele Potenza – la sussistenza dei lamentati vizi di sviamento di potere e difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione motivato con esclusivo riferimento ad una esigenza contingente l’adozione di limitazioni a carattere permanente”. Per questo, il Tar dell’Umbria ha annullato l’ordinanza, condannando il Comune al pagamento di 2mila euro di spese legali. Intanto, rispetto alla viabilità nella zona di ponte Antimo e, più specificatamente di via Campagnola, si resta in attesa di un’altra sentenza del Tar. Quella inerente il ricorso presentato da diversi residenti e associazioni delle frazioni limitrofe rispetto alla volontà, da parte dell’amministrazione comunale, di istituire la Ztl. In questo caso, l’ultima udienza si è svolta lo scorso 20 settembre ed ora il tribunale amministrativo dovrà pronunciarsi.

Fabio Luccioli
Fabio Luccioli
Direttore di Radio Gente Umbra e Gazzetta di Foligno

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