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Dall’amministratore unico al consiglio a tre o cinque membri: come cambia l’Afam

Pubblicato il 7 Giugno 2020 10:14 - Modificato il 5 Settembre 2023 13:41

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Dall’amministratore unico ad un consiglio di amministrazione a tre o cinque membri. E’ questa la novità più importante per quanto riguarda Afam, la società delle farmacie comunali di Foligno che si appresta a vivere una nuova vita. A deciderlo è stato il consiglio comunale folignate, attraverso l’approvazione del nuovo statuto che nelle passate settimane è stato oggetto di discussione tra maggioranza ed opposizione. Ed è stata l’attuale maggioranza cittadina a voler cambiare il volto della società per azioni che negli ultimi anni è riuscita a portare diverse centinaia di migliaia di euro alle casse comunali. Merito dell’oculata e dinamica gestione del dottor Gianluca Matilli, che ha reso Afam una delle poche partecipate degli ultimi anni capace di far ottenere degli utili al Comune di Foligno. Risultati che gli sono valsi, la scorsa estate, la riconferma alla guida della società per azioni fino alla scadenza naturale del suo mandato. Ora però le modifiche statutarie faranno voltare pagina alla società delle farmacie pubbliche. Come già anticipato, la vera novità riguarderà il passaggio da un amministratore unico al consiglio di amministrazione. C’è comunque da dire che la prima ipotesi – ovvero quello di un’unica figura al comando – non è stata del tutto cancellata dal nuovo statuto. L’intenzione rimane comunque quella di avere una governance con più voci. Il consiglio di amministrazione sarà composto da tre o cinque membri (comprensivi di presidente). Il numero dei membri sarà determinato dall’assemblea dei soci e il Cda durerà in carica tre esercizi. Potranno farne parte anche i non soci di Afam, che potranno essere rieleggibili. Inoltre sarà garantito il principio dell’equilibro di genere. E sarà lo stesso consiglio di amministrazione ad eleggere il suo presidente. Il nuovo statuto prevede inoltre la figura dell’amministratore delegato: “Il consiglio di amministrazione – si legge nell’articolo 25 – qualora costituito, può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un amministratore delegato”.

COMPENSI – Oltre all’articolo statutario rispetto alla governance dell’azienda, cambia anche quello relativo ai rimborsi e ai compensi degli amministratori. “L’assemblea ordinaria dei soci potrà assegnare di anno in anno all’amministratore unico – si legge nel vecchio statuto all’articolo 21, ‘Rimborso spese all’amministratore’ – un compenso in misura fissa. All’amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio preventivamente autorizzare e successivamente documentate”. Il nuovo articolo (il numero 26, “Compensi amministratori”), riporta la seguente dicitura: “All’amministratore unico o ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento del mandato preventivamente autorizzate e successivamente documentate, compete un corrispettivo per la durata del mandato con le modalità e nella misura singolarmente determinata dall’assemblea ai sensi di legge. In presenza del consiglio di amministrazione – prosegue l’articolo – il corrispettivo, dovuto all’eventuale amministratore delegato, è determinato all’organo amministrativo sentito il collegio sindacale, fermo restando l’importo massimo del corrispettivo spettante agli amministratori, fissato dall’assemblea. E’ fatto divieto – conclude – di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività. Ai componenti degli organi sociali. E’ fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell’organo amministrativo”.

I CONTI – Rispetto ai conti societari, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, come riportato nell’articolo 29 del nuovo statuto. “L’incarico di revisione legale è conferito dall’assemblea dei soci ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione”, con l’incarico che sarà conferito “per la durata di tre esercizi” e sarà rinnovabile. L’assemblea inoltre determinerà il compenso spettante all’organo di revisione all’atto della nomina e per l’intera durata dell’incarico”. Al nuovo organo amministrativo di Afam sarà demandato anche il compito di predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tutto ciò, insieme ad altre modifiche meno sostanziali, è ciò che compone il nuovo statuto, passato da 29 a 36 articoli.

Fabio Luccioli
Fabio Luccioli
Direttore di Radio Gente Umbra e Gazzetta di Foligno

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